Ordine Francescano Secolare d'Italia
Regola OFS

Statuto OFS Italia approvato da presidenza CIOFS

L’Ordine Francescano Secolare, di seguito chiamato OFS d’Italia, nei suoi inizi detto Ordine dei Fratelli e Sorelle della Penitenza e successivamente Terz’Ordine Francescano, nasce dal cuore di san Francesco d’Assisi nel secolo XIII e si riconosce erede e continuatore della dimensione laicale del suo Fondatore. Il presente Statuto rappresenta lo strumento integrativo al diritto proprio, costituito dalla Regola, dalle Costituzioni Generali e dal Rituale e con esso la Fraternità Nazionale d’Italia intende adattare alle proprie esigenze, negli ambiti consentiti, le Costituzioni Generali per dare risposte pratiche ed esaustive alle varie problematiche inerenti la vita dei propri membri e Fraternità.

Art. 1: definizione

1. L’OFS d’Italia è parte dell’Ordine Francescano Secolare (OFS), associazione internazionale pubblica di fedeli riconosciuta dalla Santa Sede fondata sulla Fraternità e ispirata al principio di partecipazione alle attività associative in condizione di uguaglianza e pari opportunità in tutti gli appartenenti alla stessa.

2. Si articola in Fraternità a vari livelli: locale, regionale e nazionale ed è costituito dall’unione organica e strutturale di tutte le Fraternità locali e personali esistenti sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Svizzera italiana, sia in formazione che erette canonicamente da una delle Famiglie religiose del Primo Ordine e del TOR, unite e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, corrispondenti alle regioni civili italiane, e dalla Svizzera italiana.

3. È regolato dal diritto proprio: Regola (1978), Rituale (1984), Costituzioni Generali (2000), Statuto Consilium Internationale Ordo Franciscanus Sæcularis (CIOFS), dal presente Statuto e dal Diritto comune.

4. È ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella G.U. del 18/04/11 con il nome di “Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare”.

Art. 2: scopo

L’OFS d’Italia, in comunione vitale reciproca con l’intera Famiglia Francescana, ha lo scopo di sperimentare la vita evangelica e divulgare il carisma di san Francesco d’Assisi e la fedeltà alla Chiesa Cattolica.

Art. 3: attività
1. L’OFS d’Italia promuove ed organizza:

– attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo religioso, sociale ed etico-sociale che contribuiscano all’approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo dei propri aderenti;

– attività sussidiarie: culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla conoscenza della spiritualità francescana e delle figure di santi francescani, nonché della dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica; editoriali a carattere culturale, formativo ed informativo;

– attività missionarie: formazione ed informazione al fine di favorire l’evangelizzazione, il volontariato, il laicato missionario anche con invio di Professi in “terra di missione” (missio ad gentes);
– attività di sensibilizzazione al dialogo interreligioso, ecumenico, interculturale, alla giustizia, alla pace, alla salvaguardia e al rispetto del Creato;

– attività di promozione della comunione fraterna, secondo lo stile di san Francesco d’Assisi, nella famiglia, nella realtà ecclesiale, nella società civile e nella vita pubblica;
– attività di accoglienza, assistenza e recupero sociale di minori, ragazze madri, disagiati o similari; attuazione e sostegno di progetti volti, in particolar modo, alla tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei più indifesi;

– attività ludiche e ricreative finalizzate alla socializzazione ed all’integrazione sociale, quali veicoli culturali per i valori ed i principi cristiani e fraterni;
– ogni altra attività di promozione dei valori evangelici che sia in sintonia con lo scopo.

2. Per il perseguimento delle sue finalità, l’OFS d’Italia collabora con gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali, i giovani, le famiglie, le Istituzioni laiche e confessionali, le strutture educative e sociali presenti sul territorio nazionale, così come le altre componenti della Famiglia Francescana, con le quali si propone di realizzare e sostenere attività in comune.

Art. 4: sede
L‟OFS d‟Italia ha sede legale e operativa in Roma, Viale delle Mura Aurelie n. 9.

Art. 5: segno distintivo
1. Il segno distintivo di appartenenza all‟OFS d‟Italia è il “ TAU ”.

 

Art. 6: rappresentanza

1. La rappresentanza dell’OFS d’Italia, a qualunque livello – locale, regionale, nazionale, internazionale – spetta al Ministro eletto dal Capitolo (o Assemblea) elettivo per il periodo del mandato così come previsto dal successivo TITOLO IV del presente Statuto.

2. Il Ministro nazionale è il rappresentante dell’Italia a livello internazionale, in particolare al Capitolo Generale dell’OFS ed in quella sede svolge la funzione di “consigliere internazionale”; suo sostituto, in caso di legittimo impedimento, è il vice Ministro nazionale.

3. Al Ministro nazionale compete la rappresentanza legale anche dell’Ente “Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare”, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, meglio descritti nel TITOLO XIII del presente Statuto.

4. Al Ministro regionale e locale compete la rappresentanza legale della persona giuridica civile con cui si è costituita la Fraternità.

5. A tutti i livelli, il Vice Ministro, quando sostituisce temporaneamente il Ministro nelle funzioni di legale rappresentante, detiene di diritto i medesimi poteri e facoltà dello stesso.

Art. 7: appartenenza

1. L’inserimento nell’OFS d’Italia è possibile per tutti i cattolici di ogni condizione, siano essi laici – uomini e donne – o chierici secolari (Diaconi, Sacerdoti, Vescovi)7 ed avviene, dopo un congruo periodo di conoscenza e formazione, mediante la “Professione della Regola”, come stabilito dai successivi articoli 9 e 10 del presente Statuto.

2. Il francescano secolare, come singolo e come Fraternità, si faccia promotore e partecipe di esperienze di condivisione con gli altri movimenti ecclesiali, pur garantendo come prioritaria la cura della propria vocazione francescana che si realizza nella partecipazione alla vita fraterna.

3. Fanno parte dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia tutte le Fraternità locali e personali in formazione e canonicamente erette sul territorio nazionale.
Le Fraternità esistenti nella Repubblica di San Marino appartengono al territorio regionale delle Marche.
Le Fraternità esistenti nel Canton Ticino e nel Cantone dei Grigioni sono al momento animate dall’OFS d’Italia in attesa della costituzione della Fraternità nazionale Elvetica. La Fraternità regionale della Svizzera italiana è Ente riconosciuto civilmente dalla Svizzera, di cui segue la legislazione statale.

4. Ogni singola Fraternità locale è costituita da: “Professi” ovvero uomini e donne che hanno emesso la Professione; “Ammessi”, cioè coloro i quali, dopo il periodo di discernimento vocazionale, sono stati accolti in Fraternità ed hanno celebrato il “rito dell‟ammissione”.
Gli “Iniziandi”, invece, sono coloro che intraprendono un periodo di conoscenza della spiritualità francescana ma non sono ancora ufficialmente inseriti nella Fraternità.

Art. 8: tempo di iniziazione

1. L’iniziazione è il periodo in cui l’Iniziando, accolto dal Consiglio e dalla Fraternità, verifica la propria fede, prende coscienza degli impegni battesimali, si dispone all’accoglienza del messaggio francescano ed è avviato anche concretamente ad attività di apostolato e servizio.

2. Questo periodo ha la durata di almeno un anno con incontri specifici nell’arco del mese.

3. L’Iniziando è accolto dal Consiglio e dalla Fraternità che lo accompagnano con responsabilità nel cammino di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo.

4. Al termine del periodo di cui al precedente punto 2., l’Iniziando che intende proseguire nel cammino formativo, con domanda scritta comunica al Consiglio la volontà di essere ammesso in Fraternità.

5. L’ammissione dell’Iniziando al periodo di formazione e preparazione alla Professione è decisa dal Consiglio di Fraternità, dopo aver effettuato un attento discernimento e verificato che l’aspirante abbia ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana.

6. I giovani francescani ”promessi” (Gi.Fra), in virtù del percorso di discernimento vissuto e di una concreta vita fraterna, possono direttamente celebrare il rito di ammissione.

Art. 9: tempo di formazione

1. Durante il tempo di formazione gli Ammessi approfondiscono la spiritualità francescana, lo studio della natura, del carisma e del “diritto proprio” dell’OFS; sono altresì coinvolti in attività di apostolato e servizio.
Preposti a ciò sono i responsabili della formazione coadiuvati dai Professi di cui al successivo art. 33.2 (in particolare per lo studio della Regola e delle CC.GG.), e dall’Assistente.

2. Il periodo di formazione ha la durata di almeno un anno ed è scandito da incontri possibilmente settimanali e dalla partecipazione assidua alla vita della Fraternità. Lo stesso può essere prolungato per non oltre un anno qualora l‟Ammesso necessiti di maggior tempo per il proprio discernimento vocazionale alla Professione, su sua richiesta scritta o per decisione del Consiglio di Fraternità, udito il parere del Responsabile della formazione e dell‟Assistente spirituale.

3. Al fine di favorire la crescita personale, la condivisione di esperienze e il senso di Fraternità “universale”, le Fraternità limitrofe, o della stessa città, organizzino, per gli Ammessi, incontri formativi comuni e, ove possibile, si sperimenti un percorso unico di “formazione iniziale”.

Art. 10: la Professione

1. La Professione è l’atto pubblico e solenne mediante il quale il candidato, al termine del periodo di formazione, previa richiesta scritta al Consiglio di Fraternità e parere favorevole del medesimo, viene incorporato stabilmente ed in maniera perpetua nell’OFS con l’impegno di osservarne la Regola.

La stessa è emessa secondo il Rituale ed il relativo atto viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

2. La Professione è atto giuridico normalmente emesso in forma perpetua.
Per ragioni di carattere strettamente pedagogico, propedeutiche alla effettiva presa di coscienza dell’appartenenza all’Ordine, il Consiglio di Fraternità può consentire, in via del tutto eccezionale e solo per valide ragioni, la Professione temporanea dell‟Ammesso.

3. L’età minima per emettere la Professione è di anni 18 (diciotto).

Art. 11: neo Professi
1. I neo Professi sono coloro che hanno emesso la Professione perpetua da meno di tre anni, durante i quali vengono aiutati a vivere pienamente le dinamiche della Fraternità e a rafforzare il senso di identità e di appartenenza all’Ordine.

2. La Professione perpetua da oltre tre anni è requisito oggettivo per l’eleggibilità a livello nazionale. A livello regionale è requisito per l’eleggibilità, salvo specifica votazione dell’assemblea.

Art. 12: formazione permanente

1. Ogni Professo è chiamato a crescere nella fede, nella conoscenza della Dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica e nell‟attività di apostolato attivo mediante la preghiera personale e comunitaria, la lettura della Sacra Scrittura, la partecipazione ai Sacramenti ed alla vita fraterna, la pratica della carità.

2. Gli indirizzi formativi e pastorali sono periodicamente aggiornati dal Consiglio nazionale, anche sulla base dei documenti del Magistero della Chiesa Cattolica e degli orientamenti del CIOFS e fanno parte della formazione dei Professi.

3. I Consigli regionali porranno in essere tutte le attività idonee e necessarie per la crescita formativa delle Fraternità locali, tenendo conto anche delle indicazioni della Fraternità nazionale.

4. La Fraternità locale è tenuta a dare concreta attuazione agli indirizzi formativi e pastorali dei livelli superiori, prestando particolare attenzione alle indicazioni della Chiesa locale.

Art. 13: cause di sospensione

1. La partecipazione alla vita di Fraternità è presupposto essenziale per l’appartenenza all’OFS. Il Consiglio di Fraternità deve porre in essere ogni iniziativa fraterna e pastorale per facilitare l’attiva presenza di ciascuno.

2. Le cause che allontanano il Professo dalla vita attiva di Fraternità e gli fanno perdere il diritto di partecipazione alle riunioni ed alle attività della stessa, nonché il diritto di voce attiva e passiva sono:
a. ritiro volontario: i Professi a pieno titolo che si trovino per vari motivi in temporanea difficoltà possono chiedere, con atto scritto, al Consiglio di Fraternità il ritiro temporaneo.
b. Il Consiglio locale, dopo un dialogo fraterno col richiedente ed aver concordato un tempo di riflessione per un ripensamento, generalmente non superiore a sei mesi, può accogliere la domanda di ritiro temporaneo con atto scritto che dovrà essere annotato sul registro di Fraternità.

c. sospensione: il Professo che, senza giustificato motivo non partecipa alla vita di Fraternità ovvero pone in essere comportamenti contrari alla Regola, alle CC.GG., al presente Statuto ed agli orientamenti dei livelli superiori viene ammonito con atto scritto dal Consiglio di Fraternità, che lo invita a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Qualora si ostini nel proprio comportamento, nonostante gli inviti al dialogo, il Consiglio emette il decreto di sospensione per un periodo non inferiore ad un anno, decorrente dalla data del provvedimento, che comunica all’interessato ed annota nel registro di Fraternità.

3. Colui che ha richiesto il ritiro volontario o è stato oggetto di provvedimento di sospensione, può chiedere alla Fraternità di essere riammesso dopo aver presentato domanda scritta indirizzata al Ministro.

Il Consiglio valuta la domanda di riammissione e, se ritiene di accoglierla, subordina la stessa al trascorrere di un periodo di riavvicinamento alla vita fraterna non superiore ad un anno, terminato il quale il Professo riacquista tutti i diritti, compresi quelli di voce attiva e passiva.

Art. 14: cause di cessazione
1. I Professi cessano di appartenere all’OFS per le seguenti cause:

a) ritiro definitivo quando il Professo chiede di ritirarsi definitivamente dall’OFS, secondo le modalità di cui all’art. 58.1 delle CC.GG.;

b) dimissioni e decadenza: qualora ricorrano cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate ovvero vi sia pubblico abbandono della fede, allontanamento dalla comunione ecclesiale, scomunica e le altre forme di impedimento e di censura canonica.

2. Qualora il periodo di dialogo fraterno non abbia esito positivo e permanga la causa grave, il Consiglio di Fraternità locale è tenuto ad inviare la relativa documentazione in ogni sua parte al Consiglio regionale richiedendo il decreto di decadenza e/o dimissione dall’OFS illustrandone il motivo.

Il decreto di dimissioni o decadenza dall’OFS diventa esecutivo a seguito della conferma del Consiglio nazionale, previo esame di tutta la documentazione scritta a corredo dello stesso.

Art. 15: organi
Sono organi dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia:

a. il Capitolo (Assemblea), 25 a tutti i livelli;
b. il Consiglio, a tutti i livelli;
c. il Ministro, a tutti i livelli;
d. la Giunta, per i soli livelli nazionale e regionale;
e. Revisori dei conti, a tutti i livelli.

Art. 16: il Capitolo (Assemblea)
1. Il Capitolo può essere consultivo, deliberativo o di indirizzo, legislativo, spirituale, elettivo. Tranne che per quello elettivo, regolato in conformità al TITOLO IV del presente Statuto, tutti i capitolari hanno diritto di voto, compresi gli Assistenti, fatta eccezione per le questioni economiche e le elezioni.
Il rappresentante Gi.Fra può votare solo se Professo.

2. Il Capitolo ai vari livelli è composto da:
a) Fraternità locale: tutti i Professi, Assistente e rappresentante Gi.Fra;
b) Fraternità regionale: i membri secolari del Consiglio regionale, tutti i Ministri delle Fraternità locali presenti nel territorio regionale, gli Assistenti regionali e il rappresentante regionale Gi.Fra;
c) Fraternità nazionale: i membri secolari del Consiglio nazionale, tutti i Ministri e i vice Ministri regionali, gli Assistenti nazionali nonché il rappresentante nazionale Gi.Fra.

3. Il Capitolo è convocato ordinariamente una volta l‟anno almeno un mese prima della data fissata, per i livelli locale e regionale, ed almeno tre mesi prima per quello nazionale.

Può essere convocato in via straordinaria quando lo richiede un terzo degli aventi diritto oppure il Consiglio per motivi particolari.

4. Il Capitolo si ritiene validamente costituito, anche ai fini deliberativi, quando risulta presente almeno più della metà degli aventi diritto al voto.

5. Il Consiglio ha facoltà di convocare esperti o invitare altre persone al Capitolo, senza diritto di voto.

6. Ogni tre anni è convocato il Capitolo elettivo conformemente con le modalità di cui all‟art. 25 del presente Statuto.

7. Può essere convocato un Capitolo spirituale in base alle necessità della Fraternità.

Art. 17: il Consiglio
1. Il Consiglio a tutti i livelli è composto da almeno cinque membri,26 oltre all’Assistente o agli Assistenti – per i livelli regionale e nazionale – ed al rappresentante della Gi.Fra, ed esercita le competenze allo stesso attribuite dalle Costituzioni Generali agli artt. 50 (locale), 62.2 (regionale) e 66.2 (nazionale).

2. In casi eccezionali nella Fraternità locale, posto che l‟ufficio di responsabile della formazione può essere assunto dal titolare di uno degli altri uffici, il Consiglio potrà essere composto da quattro Professi, oltre all’Assistente ed al rappresentante Gi.Fra.

3. In base alle necessità della Fraternità, ad ogni livello, il Capitolo può eleggere altri consiglieri oltre ai cinque espressamente previsti.

4. L’Assistente, o gli Assistenti per i livelli regionale e nazionale, ha/hanno diritto di voto nelle decisioni del Consiglio, escluse le questioni economiche.

5. Il rappresentante Gi.Fra ha diritto al voto solo se Professo.

6. È facoltà del Consiglio, ad ogni livello, per meglio adempiere al servizio fraterno e pastorale e favorire la corresponsabilità, istituire gruppi di lavoro coinvolgendo Professi esterni allo stesso, coordinati da un consigliere. Questi gruppi di lavoro fungono da ausilio al Consiglio e, di conseguenza, decadono contemporaneamente al Consiglio che li ha costituiti e non possono sostituirsi al medesimo nelle funzioni decisionali e di amministrazione economica.

7. Il Consiglio è normalmente convocato, in forma cartacea o digitale, dal Ministro con un anticipo sulla data fissata per la riunione almeno di:
– 7 giorni per il livello locale;
– 15 giorni per il livello regionale;
– 30 giorni per il livello nazionale,
indicando gli argomenti da trattare nell‟ordine del giorno.
La mancata comunicazione a tutti i consiglieri invalida la convocazione e le decisioni eventualmente prese.
In casi straordinari non si tiene conto delle predette modalità.

8. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente più della metà dei suoi componenti.

Art. 18: il Ministro
Il Ministro, ad ogni livello, è il primo responsabile della Fraternità. Segue il funzionamento dei diversi uffici ed esercita le competenze previste dagli articoli 51 (locale), 63 (regionale) e 67 (nazionale) delle CC.GG. e dall’art. 6 del presente Statuto, con particolare riferimento alla legale rappresentanza.

Art. 19: giunta esecutiva
1. I Consigli delle Fraternità regionale e nazionale possono costituire una Giunta esecutiva per la trattazione degli argomenti che necessitano di una decisione in tempi brevi, che non consentono la convocazione del Consiglio, composta da: Ministro, vice Ministro, Consigliere o Consiglieri interessato/interessati, nonché dal Presidente della Conferenza degli Assistenti.

2. La Giunta può inoltre occuparsi della predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni di Consiglio, qualora quest’ultimo non vi abbia assolto.

Art. 20: revisori dei conti
1. Una Fraternità, a qualunque livello, che possegga la personalità giuridica o amministri beni patrimoniali di elevato valore economico, deve dotarsi di “revisori dei conti” per verificare la situazione patrimoniale e contabile.
2. Essi sono tre Professi eletti con modalità e durata stabilite dal TITOLO IV del presente Statuto.
3. Entro la fine del triennio verificano il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio; accertano la regolare tenuta della contabilità; verificano la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza della cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; in generale vigilano sulla situazione contabile/patrimoniale della Fraternità.

Art. 21: uffici
1. Sono uffici della Fraternità quelli di Ministro, vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Responsabile della formazione.

2. Qualora la Fraternità, ad ogni livello, individui ulteriori ambiti di servizio e di conseguenza altri uffici, il relativo numero di consiglieri sarà stabilito dal capitolo elettivo e tali componenti saranno eletti con le modalità di cui all‟art. 28.2 c) del presente Statuto.

3. A tutti i livelli, è opportuno individuare fratelli o sorelle delegati al servizio per la Gi.Fra e l’Araldinato, nonché negli ambiti di servizio ritenuti importanti dalla Fraternità.

Art. 22: modalità di voto per gli organi collegiali
1. Le decisioni degli organi collegiali sono valide quando è presente almeno più della metà dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le votazioni che attengono provvedimenti nei confronti di una persona sono segrete, mentre per tutti gli altri argomenti si può procedere in modo palese.

3. La richiesta di votazione segreta, al di fuori del caso sub 2, può essere avanzata da un qualsiasi membro dell‟organo collegiale e va sottoposta ad approvazione.

Art. 23: requisiti generali per l’eleggibilità agli uffici di servizio a tutti i livelli
Tutti i Professi perpetui d‟Italia godono della voce passiva ad eccezione di:

a) i Professi temporanei e i neo Professi di cui all‟art. 11.2 del presente Statuto;

b) i Professi che si sono ritirati volontariamente ovvero siano incorsi nella sospensione, così come disposto nell‟art. 13 del presente Statuto;

c) i Professi che incorrono nelle situazioni di irregolarità matrimoniale.

Art. 24: elettorato attivo
1. Hanno diritto di voto (voce attiva) tutti i Professi perpetui e, limitatamente alle Fraternità locali, quelli temporanei.
2. Non gode del diritto di voto il Professo che:
a) è stato sospeso dalla Fraternità o si è temporaneamente ritirato dalla stessa;

b) è stato escluso dal computo degli aventi diritto al voto a motivo dell‟impossibilità oggettiva a partecipare alla vita di Fraternità, per validi motivi di salute, famiglia e/o distanza come specificati negli atti della Fraternità secondo le modalità previste in tema di quorum costitutivo.

Art. 25: convocazione ed attività di fine mandato
1. Il Capitolo elettivo deve essere celebrato entro tre anni da quello precedente.

2. Il Ministro convoca il Capitolo elettivo, con le modalità prescritte nell‟art. 76.1 CC.GG., per i livelli locale e regionale almeno un mese prima della data fissata per la sua celebrazione; per il livello nazionale almeno tre mesi prima.

3. Il Consiglio di livello superiore può accogliere la richiesta di anticipare la data del Capitolo elettivo per un massimo di tre mesi decorrenti da quello nel quale si compiono i tre anni dalla precedente assemblea elettiva ovvero posticiparlo fino a massimo tre mesi dalla medesima data.

4. Terminato il periodo di mandato, il Consiglio, di ogni livello, deve adempiere agli atti indispensabili per la vita della Fraternità che non possono essere differiti.

5. Prima della celebrazione del Capitolo elettivo, il Consiglio deve affidare ad un esperto, che non sia membro dello stesso, o ai Revisori dei conti della Fraternità

che possiede personalità giuridica civile, la verifica della situazione finanziaria e patrimoniale della stessa.

La certificazione deve essere presentata dal Tesoriere uscente all’Assemblea prima della fase elettiva.

6. il Tesoriere deve presentare il bilancio in sede di Capitolo elettivo.

Art. 26: partecipanti alla fase elettiva
1. Partecipano alla fase elettiva:

a) senza diritto di voto:

  • il Ministro di livello superiore o il suo delegato;
  • un membro della Conferenza degli Assistenti di livello superiore o il suo delegato;
  • a livello locale, l‟Assistente;
  • a livello regionale, gli Assistenti regionali;
  • a livello nazionale, gli Assistenti nazionali ed i presidenti delle Conferenze degli Assistenti regionali.

b) con diritto di voto:

  • a livello locale, tutti i Professi della Fraternità salvo quanto previsto al precedente art. 24.2;
  • a livello regionale, i membri secolari del Consiglio regionale uscente compreso il rappresentante Gi.Fra, se è Professo, ed i ministri locali o, in caso di loro impossibilità, i vice ministri;
  • a livello nazionale, i membri secolari del Consiglio nazionale uscente, compreso il rappresentante Gi.Fra, se Professo; i ministri e vice ministri regionali o, in caso di impossibilità oggettiva a partecipare, i sostituti individuati con votazione dal loro Consiglio nell’ambito dello stesso.

2. I partecipanti di cui alla precedente lettera b), godono di voce attiva e passiva, fatta eccezione per i Professi temporanei che hanno solo voce attiva.

A livello regionale e nazionale si applica l‟art. 11.2 del presente Statuto per quanto riguarda i “neo Professi”.

Art. 27 : validità Capitolo

1. Per procedere validamente alla celebrazione della fase elettiva è necessaria la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto, così come individuati all‟art. 26.1b) del presente Statuto.

2. Il capitolo elettivo è presieduto dal Ministro di livello superiore o dal suo delegato. Il vice Ministro non necessita di delega in quanto la sua funzione istituzionale è di sostituire il Ministro.

3. L’assenza dell’Assistente di livello superiore o del suo delegato, convocato nei modi previsti, non impedisce né invalida la celebrazione del Capitolo.

Art. 28 : votazioni
1. La votazione degli uffici che compongono il Consiglio a qualunque livello, deve essere preceduta da:

a) individuazione ed approvazione, da parte dell’Assemblea, del numero dei componenti il Consiglio, compresi Ministro e Vice Ministro;

b) nomina, a cura del Presidente del Capitolo, del Segretario e di due scrutatori scelti tra i capitolari;

c) verifica, da parte del Segretario, dei presenti aventi diritto al voto;

d) verifica delle situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità dei Professi;

2. La elezione agli uffici deve essere fatta in modo separato e con scrutinio distinto secondo il seguente ordine e con le maggioranze indicate dall‟art. 78 delle CC.GG:

a) per primo si elegge il Ministro;

– a livello nazionale, la votazione per il Ministro vale anche per l’ufficio di Consigliere internazionale;

b) per secondo si elegge il vice Ministro;

– a livello nazionale la votazione per il vice Ministro vale anche per l‟ufficio di sostituto del Consigliere internazionale;

c) poi si eleggono i consiglieri:

– a tutti i livelli i consiglieri vengono votati nel numero deliberato dall’Assemblea, tutti insieme utilizzando un’unica scheda.
Successivamente, il Consiglio neo-eletto provvederà mediante votazione, cui non partecipano l‟Assistente/gli Assistenti, ad assegnare i diversi uffici ai consiglieri eletti dopo attenta analisi e fraterna discussione sulla disponibilità e capacità dei singoli ad esercitare uno specifico servizio.

3. Infine, quando necessario, si eleggono i tre Revisori dei conti, utilizzando un‟unica scheda.

4. Le schede votate e scrutinate debbono corrispondere agli elettori effettivi. Qualora siano in numero maggiore di quello degli aventi diritto, presenti al momento dell‟espressione del voto, la votazione è nulla.

Art. 29: rielezioni

1. La durata degli uffici di Fraternità, compresi i Revisori dei conti, è di tre anni.

2. Per la rielezione agli uffici si rimanda a quanto previsto dall‟art. 79.1-3 delle CC.GG. Dopo la seconda elezione consecutiva a consigliere, a prescindere dall‟ufficio svolto (segretario, tesoriere, formatore o altro), la maggioranza richiesta è quella dei 2/3 al primo scrutinio.

3. In virtù della temporaneità del servizio, un Professo che abbia ricoperto un qualsiasi ufficio (ministro, vice ministro, consigliere), dopo il terzo triennio consecutivo (anche con ruoli diversi nello stesso livello) si mostri disponibile “a lasciare l’incarico” per permettere ad altri fratelli o sorelle di sperimentare il dono del servire nello spirito di corresponsabilità.

Art. 30: conferma e invalidità dell’elezione
1. Il Presidente del Capitolo elettivo ha il potere di confermare o non confermare una elezione.

2. Se, all‟ultima votazione utile, vi è parità di voto il Presidente del Capitolo dichiara eletto il più anziano di Professione; qualora vi sia coincidenza di data dichiara eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio di livello superiore ha il potere/dovere di invalidare le elezioni e di convocarle nuovamente nei casi di inosservanza delle norme contenute nelle Costituzioni Generali54 e del presente Statuto.

Art. 31: passaggio consegne
1. Il Consiglio che ha terminato il proprio mandato, entro 30 giorni dal Capitolo elettivo deve consegnare a quello neo-eletto tutti gli atti ed i documenti della Fraternità; i libri contabili e l‟inventario aggiornato dei beni sottoscritti dal Ministro e dal Tesoriere, nonché beni mobili in uso per le attività della Fraternità. Quanto prima deve trasmettere, altresì, ogni altra informazione utile alla normale prosecuzione della vita di Fraternità in ciascun ambito di servizio.

2. Il Tesoriere consegna al suo successore la contabilità e la cassa.

Art. 32: uffici vacanti
1. Quando l‟Ufficio di Ministro e di vice Ministro rimangono vacanti, si procederà così come stabilito dall‟art. 81.1 e 81.2 delle CC.GG..

2. Vacante l‟Ufficio di consigliere, il Consiglio rimette al Capitolo la sostituzione dello stesso e il Professo che verrà eletto dalla Fraternità svolgerà il servizio fino alla naturale scadenza del Consiglio.

3. Il Consiglio di livello superiore va informato della vacanza dell‟ufficio: la mancata comunicazione costituisce grave irregolarità.

4. La riduzione, nel triennio, del Consiglio di una Fraternità alla metà dei membri eletti in Capitolo, a qualunque livello, rappresenta fatto grave che pregiudica la validità dello stesso.
Il Consiglio di livello superiore, tempestivamente avvisato, avvierà un dialogo fraterno decidendo alternativamente di:

a) permettere al Consiglio di Fraternità di procedere secondo i commi 2 e 3;

b) dichiarare la decadenza dello stesso e, quindi, convocare il Capitolo per l‟elezione di un nuovo Consiglio ovvero disporre l’accompagnamento fraterno.

Art. 33: il Consiglio di Fraternità e il Ministro
1. La Fraternità locale è animata e guidata da un proprio Consiglio e da un Ministro eletti nei modi e nei termini previsti dal TITOLO IV del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Fraternità svolge i compiti attribuitigli dall’art. 50 delle CC.GG. e provvede a:
a) formulare una programmazione in sintonia alle linee programmatiche e formative nazionali;
b) discernere e deliberare sull‟accoglienza di Iniziandi, Ammessi e Professi, d‟intesa col formatore e l‟Assistente;
c) adottare, dopo aver esperito ogni fraterno dialogo, gli eventuali provvedimenti temporanei e/o definitivi di cui agli artt. da 56 a 60 delle CC.GG. nei confronti di coloro che ripetutamente disattendono, senza valido motivo, gli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità;
d) tramite il Segretario, mantenere in ordine ed aggiornare correttamente i registri e l’archivio della Fraternità.

3. Il Consiglio “anima e guida” della Fraternità si riunisce frequentemente o secondo le necessità, per rafforzare sempre più il senso di comunione, la cura e crescita umana e spirituale dei membri della Fraternità, anche con esperienze di ritiri.

4. Il Ministro svolge i compiti stabiliti dall’art. 51 CC.GG., convoca il Consiglio di Fraternità con le modalità e nei tempi stabiliti dall’art. 17.7 del presente Statuto indicando gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 34: partecipazione alla vita di Fraternità

1. La partecipazione responsabile alla vita dell’Ordine richiede ai membri della Fraternità uno spiccato senso di appartenenza che si esprime riconoscendo nella fraternità il valore fondamentale da vivere e da proporre alla Chiesa56 e alla società.

2. Le riunioni periodiche e gli incontri di Fraternità5757 sono improntati a incrementare la comunione e la crescita nella vita francescana ed ecclesiale mediante momenti di preghiera, di studio, di servizio ed anche di fraterno intrattenimento.

3. Deve essere riservato spazio adeguato al dialogo fraterno, alla formazione, alla lettura della Parola di Dio, alla Celebrazione Eucaristica, alla Liturgia delle Ore, alle attività apostoliche, caritative e di solidarietà sociale previste dall’art. 3.1 del presente Statuto.

4. Potranno essere accolti anche coloro che, pur non appartenendo all’OFS e senza mostrare interesse ad iniziare un percorso di discernimento vocazionale allo stesso, vogliono vivere e conoscere gli insegnamenti francescani. Tuttavia, pur considerando tale accoglienza un dono ed un‟opportunità di evangelizzazione, è necessario mantenere un equilibrio numerico adeguato alla capacità di testimonianza dei francescani secolari. Al fine di tutelare l‟identità originaria dell‟OFS, gli Iniziandi, Ammessi e Professi dovranno, in ogni caso, mantenere spazi, tempi, momenti di preghiera e percorsi formativi riservati per curare il loro cammino vocazionale in Fraternità.

5. Per quei fratelli e sorelle che – per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza – siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria, la fraternità locale studi il modo migliore di rendersi vicina.

Art. 35: incontri della Fraternità
1. Gli incontri ordinari della Fraternità sono preferibilmente settimanali, accessibili alla maggior parte dei membri e sono improntati:

a) alla lettura e meditazione della Sacra Scrittura; allo studio ed approfondimento della Parola di Dio, del Catechismo della Chiesa Cattolica e delle Fonti Francescane; all‟approfondimento del diritto proprio dell’OFS, Regola, Costituzioni Generali, Rituale ed il presente Statuto, negli aspetti spirituali e giuridici;

b) alla catechesi, per approfondire e prendere coscienza delle verità di fede alla luce del Vangelo;

c) allo studio degli itinerari formativi suggeriti dal Consiglio nazionale, regionale e locale;

d) al dialogo fraterno che prenda spunto dalla vita di ogni giorno, da eventi ecclesiali e sociali;

e) alla conoscenza della dottrina sociale della Chiesa, vista nella prospettiva francescana di un contributo all’impegno per l’educazione dei bambini, ragazzi e giovani nei suoi ambiti di missionarietà, famiglia, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato.

2. Il Consiglio, tramite il responsabile della formazione, prepari adeguatamente gli incontri attraverso metodi e mezzi idonei e con “creatività apostolica” favoriscano la più ampia partecipazione, facendo prevalere il dialogo costruttivo, l’accoglienza e la comunicazione.

Art. 36: situazioni particolari di vita coniugale
1. Il Consiglio deve dedicare maggiore e più delicata attenzione ai fratelli Professi che si trovino a vivere uno status particolare, offrendo loro un fraterno aiuto attraverso l‟ascolto, il dialogo ed un accompagnamento formativo specifico. La Fraternità curerà che i fratelli separati o divorziati in posizione irregolare partecipino alla vita della stessa (pur non potendo prendere parte ai Sacramenti).

2. I fratelli in situazione di irregolarità accertata, decadono dalla Professione con le modalità previste dall‟art. 14.2 del presente Statuto.

3. Gli Iniziandi e gli Ammessi che si trovano a vivere situazioni di irregolarità non possono celebrare l‟Ammissione i primi, la Professione i secondi.

Art. 37: apostolato
La Fraternità promuova – in forma autonoma o in collaborazione con la Famiglia Francescana o altre associazioni e movimenti – iniziative apostoliche, ricreative, sociali e culturali con l‟apporto di tutti i suoi membri attraverso la disponibilità di tempo, con il contributo economico, con la preghiera e con l‟offerta silenziosa delle proprie sofferenze.

Art. 38: erezione di una nuova Fraternità
1. Qualora vi sia un gruppo di almeno cinque persone che chiede al Consiglio regionale di poter costituire una Fraternità OFS, lo stesso è chiamato ad esprimersi.

2. Accolta la richiesta del gruppo in formazione, come segno di corresponsabilità, la Fraternità locale garante individuata o il Consiglio di livello superiore, designa al suo interno un Professo/consigliere che animi il gruppo e ne curi la formazione, che sarà comunque verificata/sostenuta dal Consiglio della Fraternità locale garante o dal Consiglio di livello superiore.

3. Come segno di comunione e corresponsabilità il Consiglio di livello superiore chiede un Assistente spirituale al Ministro Provinciale competente, affinché accompagni il gruppo.62

4. Per l‟erezione canonica si osservano le disposizioni dell‟art. 46 CC.GG. OFS, della Circolare CIOFS 14 giugno 2002 e del diritto universale della Chiesa.
Lo stesso giorno, immediatamente dopo l‟erezione canonica, i Professi procedono all‟elezione del Consiglio di Fraternità.

Art. 39: situazioni di difficoltà della Fraternità locale
1. La Fraternità locale può vivere situazioni di difficoltà che possono sfociare in: 

a) accompagnamento fraterno
a.1 quando la Fraternità locale ha un Consiglio scaduto o dimissionario o non “regolare” (cfr. art. 31.1 CC.GG), ovvero la stessa si trova in un momento di grave difficoltà, constatato a seguito di visita fraterna e pastorale o in altro modo appreso, che le impedisce la normale vita fraterna e pastorale, il Consiglio regionale può disporre l‟accompagnamento fraterno;
a.2 quando decide l’“accompagnamento fraterno”, il Consiglio regionale designa un consigliere secolare che curerà la formazione in collaborazione con l‟Assistente locale, e stabilisce il tempo strettamente necessario per la durata dello stesso, comunque compreso tra i tre ed i dodici mesi. In casi eccezionali, l’accompagnamento potrà prolungarsi non oltre i due anni complessivi;
a.3 le funzioni del Consiglio locale si trasferiscono, per la durata dell‟accompagnamento fraterno, al Consiglio regionale. In questi casi, l’accompagnatore, che relaziona periodicamente al Consiglio, su delibera del medesimo può convocare il Capitolo di Fraternità, curare la pastorale e la formazione in collaborazione con l’Assistente locale; sospendere o dimettere un Professo. Qualora i Professi della Fraternità in accompagnamento siano in numero insufficiente a garantire l’espletamento delle elezioni, il Consiglio Regionale decide sulle domande individuali di Ammissione e di Professione all’OFS e può deliberare che l’accompagnatore fraterno riceva le stesse. L’accompagnatore fraterno non può celebrare il Capitolo elettivo della Fraternità che ha accompagnato.

b) inattività
b.1 Quando la Fraternità locale non è più in grado di svolgere alcuna attività per mancanza di Professi o per oggettive difficoltà degli stessi, qualora non si sia già attivato il livello superiore, comunica tale situazione al Consiglio regionale al quale consegna i registri, la cassa, l‟archivio e la biblioteca se esistente;
b.2 il Consiglio regionale valuta la richiesta e, se considera che non vi è alcuna possibilità di aiutare la Fraternità in difficoltà, ne dichiara la inattività. Tale decisione va comunicata al Superiore Religioso del Primo Ordine o del TOR che ha eretto la Fraternità locale il quale emetterà il decreto di inattività della stessa;
b.3 nel caso la Fraternità dichiarata inattiva fosse in possesso di un patrimonio questo verrà gestito dal Consiglio regionale, che nominerà un amministratore per la gestione dello stesso, il quale svolgerà le proprie funzioni sotto la direzione del Consiglio regionale;
b.4 la richiesta di reviviscenza della Fraternità in presenza di nuove vocazioni spetta al Consiglio regionale che la inoltra al Superiore Maggiore della Famiglia religiosa che eresse la stessa. La Fraternità, quindi, riprenderà la gestione del proprio patrimonio in conformità all‟art. 48.2 delle CC.GG., così come rientrerà in possesso dei propri registri, dell‟archivio e della biblioteca se l‟aveva.

Art. 40: passaggio alla cura pastorale ad altra Famiglia religiosa francescana
1. Il passaggio di una Fraternità alla cura pastorale di un’altra Famiglia religiosa francescana, previsto dall’articolo 47.2 delle CC.GG., può essere richiesto dal Consiglio di Fraternità quando la Famiglia del Primo Ordine o del TOR che ha eretto la stessa non ha più possibilità di garantirne l’assistenza.

2. La richiesta deve essere redatta in forma scritta ed inviata dal Ministro locale sia ai Ministri Provinciali rispettivamente della Famiglia religiosa che ha eretto la Fraternità e di quella a cui si chiede di passare, sia al Ministro Regionale OFS.

3. Il passaggio predetto, qualora approvato, viene comunicato dal competente Superiore Maggiore ai Consigli locale e Regionale OFS.

Art. 41: la Fraternità personale
1. La Fraternità Personale di cui all‟art. 28.3 delle CC.GG., si caratterizza per non essere strettamente vincolata al territorio in cui vivono i suoi appartenenti, che è la regola generale dell‟organizzazione della Chiesa. In quanto eccezione, per la sua esistenza devono sussistere due elementi essenziali: la necessità oggettiva e la reale unità delle persone che, pur dislocate in territori diversi, chiedono di darle vita. La Fraternità Personale, pertanto, è costituita per motivi specifici, validi e inseriti nel decreto di erezione. Non sono riconosciuti come validi motivi la provenienza di un gruppo da precedente esperienza, seppur francescana: l‟età, lo svincolo dagli incontri fraterni.

2. Prima di chiedere al Superiore Maggiore competente l’erezione canonica, il Consiglio Regionale deve ottenere il nulla–osta del Consiglio Nazionale, al quale illustra analiticamente l‟oggetto ed i motivi della Fraternità personale.

3. I fratelli e sorelle che intendono costituirla e, successivamente, farne parte debbono garantire una presenza attiva e costante alla vita fraterna che è elemento imprescindibile anche per la Fraternità personale.

4. Essa, per le sue particolari natura e finalità, deve avere uno statuto approvato dal Consiglio nazionale, che sia del tutto conforme al diritto OFS ed in armonia con le indicazioni delle Fraternità nazionale e regionale. Non sono ammesse deroghe e/o eccezioni di alcun genere al rispetto del diritto proprio ed al presente Statuto, in particolare con riferimento al tempo della formazione iniziale, alla Professione ed alla concreta vita fraterna.

5. La “secolarità” costituisce lo “specificum” dell’appartenenza all’OFS. La effettuazione di Professioni e/o di rituali di aggregazione difformi da quello per la Professione OFS e/o l’uso di “abiti” o comunque di “vestizioni” non sono ammesse e costituiscono motivo di dichiarazione di inattività della Fraternità medesima, se già esistente, ovvero di impedimento.

6. Sono invalide e radicalmente nulle tutte le disposizioni particolari delle Fraternità personali già esistenti che differiscono dalla presente normativa.

Art. 42: la Fraternità Regionale
1. Le Fraternità regionali dell‟OFS d‟Italia coincidono con i territori regionali definiti dallo Stato. Fanno eccezione: la Repubblica di San Marino che rientra nelle Marche; le Fraternità locali della Valle d‟Aosta sono unite al Piemonte.

2. Le Fraternità regionali dell‟OFS d‟Italia sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte – Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.
Come precisato all’art. 7.3 del presente Statuto, le Fraternità locali del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni sono temporaneamente animate dall’OFS d’Italia come Fraternità regionale della “Svizzera italiana”.

Art. 43: compito della Fraternità regionale

1. I Consigli regionali hanno il compito di coordinare, animare e guidare le Fraternità locali esistenti nel territorio della propria regione e di favorire ed incrementare l‟unione tra le stesse e la Fraternità nazionale.

2. I Consigli regionali debbono altresì attuare le indicazioni della Fraternità nazionale ed attivarsi affinché le stesse siano concretizzate nelle Fraternità locali, con particolare riferimento agli aspetti formativi, incrementando le specificità.

3. Qualora Fraternità locali esistenti nel territorio dello Stato italiano, ma integrate in altra Fraternità nazionale, decidano il passaggio alla Fraternità OFS d’Italia, le stesse dovranno seguire l‟iter stabilito dalla Presidenza CIOFS in accordo con le Fraternità nazionali italiana e di provenienza. Lo stesso dicasi per il caso inverso.

Art. 44: Fraternità nazionale
1. La Fraternità nazionale, attraverso i suoi organismi, ha il compito di:

a) dare esecuzione agli indirizzi programmatici del Capitolo;

b) promuovere l’unità ed esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento nella guida e nell’animazione delle Fraternità locali tramite le Fraternità regionali;

c) attraverso utili orientamenti, mantenere vive ed operanti le relazioni con e fra le Fraternità locali e regionali in una proficua cooperazione, una reciproca vitalità ed una mutua assistenza.

2. La guida e l’animazione dell’OFS d’Italia è affidata al Consiglio della Fraternità nazionale ed al Ministro eletti dal Capitolo, con la collaborazione dei Consigli regionali, nel rispetto dei compiti attribuiti dalle Costituzioni Generali OFS.

3. Al Consiglio nazionale spetta, inoltre, il compito di mantenere una relazione viva ed operante con la Fraternità internazionale di cui l’OFS d’Italia è parte integrante; far conoscere e dare attuazione alle direttive dalla stessa emanate.

4. Il Consiglio, almeno una volta nel triennio, effettua le visite fraterna e pastorale al Consiglio nazionale della Gioventù Francescana d’Italia con le modalità previste dagli articoli 92/94 delle Costituzioni Generali OFS.

Art. 45: rapporti OFS – Gi.Fra

1. Alla luce delle CC.GG., i rapporti delle Fraternità OFS e Gi.Fra sono di origine comunionale e giuridica e, quindi, la vocazione e l’identità della Gioventù Francescana nascono, crescono e si esplicano nell’ambito dell’OFS.

2. Quanto sopra comporta:

a) promuovere la vocazione giovanile francescana, l’espansione delle Fraternità Gi.Fra e l‟accompagnamento di questi giovani nel loro cammino di crescita umana, cristiana e francescana con proposte di attività e contenuti tematici in linea con le proposte formative delle Fraternità Gi.Fra ad ogni livello;

b) garantire il carisma e la comunione con la Famiglia Francescana nel rispetto della sua normativa strutturale e pedagogica;

c) attivarsi per l‟animazione fraterna e sollecitare il Primo Ordine – TOR affinché garantisca l‟Assistenza spirituale richiesta dai giovani francescani;

d) conoscere lo Statuto e gli altri documenti riguardanti la Gi.Fra;

e) programmare momenti di attività comuni, specie nel campo della evangelizzazione, dell‟apostolato e della testimonianza;

f) lavorare insieme, ove possibile, nella cura dei bambini e dei giovani, nell‟impegno per la Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (GPSC), la missionarietà, la pastorale familiare, per fidanzati e giovani coppie e in ogni altro aspetto di testimonianza;

g) accompagnare il giovane francescano avendo come punti di riferimento fondamentali il Delegato e l’Animatore fraterno OFS.

Art. 46: appartenenza simultanea dei giovani francescani

1. Il giovane francescano può entrare nel cammino di discernimento vocazionale alla Professione nell’OFS pur restando ancora in seno alla Gi.Fra, fermo restando quanto previsto dall’art. 8.2 del presente Statuto.

2. Per questo motivo i Consigli locali OFS e Gi.Fra debbono aiutare il giovane a:
a) testimoniare la propria appartenenza alla Fraternità francescana secolare;
b) partecipare attivamente e concretamente alla vita delle due Fraternità.

Art. 47: il Delegato OFS presso la Gi.Fra
Il Delegato OFS presso la Gi.Fra è il Professo, idoneo e preparato, che rappresenta la Fraternità OFS nel Consiglio Gi.Fra di pari livello, mantiene i contatti e favorisce la reciproca conoscenza dei rispettivi Consigli, partecipa alle assemblee, convegni ed attività organizzati dalla Gioventù Francescana.

Art. 48: l’Animatore fraterno
1. L‟Animatore fraterno è un Professo che ha il compito di:
a) accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale;
b) promuovere lo stile di vita francescano tra i giovani, mediante appropriate iniziative;
c) assicurare un’adeguata formazione francescana che aiuti i giovani a porre al centro della propria vita la persona e la sequela di Cristo sull‟esempio di san Francesco;
d) promuovere una stretta comunione con l’OFS, con cui condividono lo stesso carisma francescano secolare.

2. Il Consiglio OFS nomina, tra i Professi, l’Animatore che ritiene idoneo e preparato per questo servizio.

Art. 49: definizione
L’Araldinato è un percorso francescano proposto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni quale arricchimento del cammino catechistico di iniziazione cristiana che essi vivono in Parrocchia.

Art. 50: compiti dell’OFS
1. La promozione, la cura, la guida e l‟animazione per la formazione umana, cristiana e francescana dei fanciulli e ragazzi sono responsabilità primaria di ogni Fraternità OFS a qualunque livello che si avvale della collaborazione della Gi.Fra, là dove esiste.

2. L’itinerario formativo dell’Araldinato è suddiviso in fasce d’età per motivi pedagogici e di una organizzazione adatta ai fanciulli e ragazzi, con l’obiettivo di trasmettere i valori della spiritualità cristiana e francescana, di educare ad una mentalità rispettosa del creato e dell’uomo, a forme idonee di servizio e di testimonianza.

Art. 51: il responsabile per l’Araldinato
Il Consiglio di ogni livello deve individuare, preferibilmente al suo interno, il responsabile per l’Araldinato che ha il compito di:

a) proporre sia le modalità atte a favorire la costituzione di Fraternità di fanciulli, a livello locale, che percorsi educativi per gli Araldini;

b) coordinare gli animatori OFS e, qualora esistente, il gruppo di lavoro nonché collaborare con il delegato Gi.Fra per l’Araldinato;

c) accompagnare gli Araldini, condividere e trasmettere responsabilmente con la testimonianza di vita, la Fraternità universale, la spiritualità francescana, il rispetto per il Creato.

Art. 52: evangelizzazione e presenza nel mondo

1. I Consigli OFS, ad ogni livello, curano la sensibilizzazione e la formazione all’evangelizzazione ed alla presenza nel mondo, in attuazione dell’art. 3 del presente Statuto, con particolare riferimento a:

a) Famiglia;
b) Missionarietà;
c) Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato.

2. Il Consiglio di Fraternità di ogni livello individua, preferibilmente al suo interno, il responsabile per la “Evangelizzazione e presenza nel mondo”.

3. Il Consiglio Nazionale si avvale di un Ufficio Missionario che opera presso la sede di Roma, Via delle Mura Aurelie, n. 9.

Art. 53: definizione

1. Compito dell’Assistente è favorire l’approfondimento della spiritualità francescana e cooperare in ogni aspetto della vita dell’OFS, nonché alla formazione iniziale e permanente della Fraternità.

2. L’Assistenza spirituale è ben delineata (definizione, ruolo e requisiti) dalle Costituzioni Generali dell’OFS e dallo Statuto per l’Assistenza spirituale e pastorale all’OFS vigente.

3. Il servizio di Assistente spirituale può essere svolto per un periodo complessivo non superiore a dodici (12) anni.

4. I Consigli di Fraternità, di qualsiasi livello, promuovono momenti adeguati di informazione e formazione per una proficua ed approfondita conoscenza del servizio spirituale e pastorale degli Assistenti.

5. Gli Assistenti nei Capitoli di qualunque livello, non hanno diritto di voto nelle questioni economiche e nelle elezioni.

Art. 54: Gli Assistenti regionali e nazionali

1. Gli Assistenti regionali e nazionali sono al massimo quattro per ogni livello, rappresentanti ciascun Ordine del Primo Ordine e del TOR, e partecipano sia alle riunioni di Consiglio che ai Capitoli del rispettivo livello.

2. Per il livello nazionale e nelle Regioni dove sono presenti più Ordini del Primo Ordine e del TOR, i Superiori Maggiori concordano la nomina dell‟Assistente spirituale incaricato a rappresentare la propria Famiglia religiosa in seno ai rispettivi Consigli OFS, dopo aver sentito il Consiglio nazionale o quello regionale OFS.

Art. 55: definizione

1. Le visite fraterna e pastorale si svolgono preferibilmente in forma congiunta e vanno effettuate entro i primi 18 mesi dalla celebrazione del Capitolo elettivo.

2. I Visitatori preparano in anticipo la visita, concordando con il Consiglio interessato la durata, il programma e l’oggetto della visita, comunicando altresì la disponibilità agli incontri personali.

3. Entro sessanta giorni, i Visitatori relazioneranno, in forma scritta, al proprio Consiglio le determinazioni della visita stessa. Copia della relazione è consegnata alla Fraternità visitata.

4. Nei casi che richiedono una deliberazione collegiale il Visitatore informerà tempestivamente il proprio Consiglio.
Se necessario, la Visita può rimanere “aperta” per il periodo utile a completarla.

Art. 56: personalità giuridica

1. Ciascuna Fraternità, ad ogni livello, godendo di personalità giuridica nella Chiesa, ha la facoltà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato Italiano, al fine di poter acquisire, disporre o alienare beni e allo stesso tempo di poter stipulare atti giuridici, in ossequio alla normativa canonica che, in detta materia, rimanda al diritto statale.

2. La rappresentanza legale e l’organo amministrativo o consiglio direttivo della persona giuridica civile, comunque costituita, debbono sempre coincidere col Ministro e col Consiglio eletto secondo le CC.GG. dell’OFS.

3. Coloro che assumono la legale rappresentanza della persona giuridica civile (Ministro e/o membri del Consiglio di Fraternità) non possono essere in conflitto di interessi (personale o di propri congiunti) nell‟amministrazione e/o gestione del patrimonio della Fraternità.

Art. 57: patrimonio
1. Il patrimonio delle Fraternità, ad ogni livello, è costituito:

a) dalle contribuzioni dei propri aderenti, così come stabilito nell’art. 58 del presente Statuto;
b) dalle offerte, donazioni e lasciti;
c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle uscite;
d) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, donazioni o devoluzioni, di qualsiasi natura, vengono comunque in proprietà delle stesse.

2. Tutti i beni mobili ed immobili dell’OFS sono “beni ecclesiastici” e seguono la normativa canonica patrimoniale di cui al Libro V del Codice di Diritto Canonico, canoni da 1254 a 1310 per parti di competenza.

3. L’amministrazione dei beni patrimoniali spetta al Consiglio di Fraternità, mentre l’esercizio tecnico/materiale e l’esecuzione delle decisioni sugli stessi competono al Tesoriere.

4. Gli atti di amministrazione straordinaria (vendite, operazioni finanziarie, eccetera, che eccedono la somma massima stabilita dalla CEI) debbono essere preventivamente autorizzati:

a) Fraternità locali e regionali: dal Consiglio nazionale;
b) Fraternità nazionale: dalla Presidenza CIOFS.

Art. 58: contribuzioni

1. Le Fraternità internazionale, nazionale, regionali e locali si “sostengono” economicamente principalmente con i contributi dei fratelli e sorelle Professi ed Ammessi.

2. In spirito di corresponsabilità e compartecipazione ogni Professo ed ogni Ammesso, versa una quota stabilita dal Consiglio, secondo la contribuzione deliberata per ciascun Consiglio di livello superiore.

3. Deroghe al presente articolo, dovute a particolari casi di indigenza, sono individuate e trattate, con la dovuta discrezione e delicatezza, dal Consiglio di Fraternità locale, sempre tenendo presente le necessità dei livelli superiori che saranno, eventualmente garantite dalla cassa di Fraternità.

4. Le contribuzioni annue dei Professi e degli Ammessi vanno inviate al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno solare; i Consigli regionali invieranno la quota al Consiglio nazionale entro e non oltre il 31 marzo del medesimo anno.

Art. 59: esercizio economico
1. L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. Il Tesoriere della Fraternità, ai vari livelli, cura la compilazione del rendiconto delle entrate e delle uscite (bilancio consuntivo), nonché la previsione economica del successivo esercizio economico (bilancio preventivo), che debbono essere visionati dai revisori dei conti qualora esistenti, e poi approvati quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico ovvero entro sei mesi, nei casi previsti da disposizioni di legge, ovvero qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano:

a) dal Capitolo, per la Fraternità locale;
b) dal Consiglio, per i livelli regionale e nazionale.

3. Il rendiconto di cui al punto 2., una volta approvato, verrà immediatamente inviato al Consiglio di livello superiore affinché lo verifichi.

Art. 60: inventario dei beni ed adeguamento normativo

1. Entro tre mesi dal Capitolo elettivo il Tesoriere ed il Segretario debbono procedere all‟inventario dei beni della Fraternità, da aggiornare e controllare periodicamente.

2. I beni immobili di proprietà della Fraternità, ad ogni livello, che siano gestiti da “Enti morali” distinti dalla stessa debbono essere regolarizzati nei modi previsti dalla legge italiana, dal diritto canonico e da quello OFS.

3. Sono nulle, in quanto contrarie alle CC.GG., le clausole degli statuti e/o degli atti costitutivi di detti Enti che prevedono la gestione dei beni e/o la attribuzione degli stessi, in caso di dichiarazione di inattività, a soggetti diversi dall’OFS ovvero la possibilità di convocazione dell‟assemblea da parte della famiglia religiosa del Primo Ordine e del TOR che ha eretto la Fraternità locale, ovvero da persona o da soggetto giuridico esterno all’OFS.

Art. 61: amministrazione ordinaria e straordinaria

1. La gestione patrimoniale è suddivisa in:

a) atti di amministrazione ordinaria: quelli che riguardano la normale gestione dei beni e sostanzialmente tendono alla conservazione del patrimonio ed all’impiego dei suoi frutti;
b) atti di amministrazione straordinaria: quelli che ineriscono in modo determinante la sostanza del patrimonio, la sua stabilità, natura o struttura materiale e/o giuridica ovvero la sua idoneità a conseguire i fini della persona giuridica che ne è titolare ovvero che superino l’importo stabilito dalla CEI.

2. Gli atti di vendita e/o cessione e/o comunque di gestione di beni immobili e gli investimenti di somme di denaro che superino l’importo stabilito dalla CEI sono atti di amministrazione straordinaria e debbono essere preventivamente approvati come previsto dall’art. 57.4 del presente Statuto.

3. La mancanza di previa autorizzazione scritta determina la nullità dell’atto di disposizione eccedente l’ordinaria amministrazione e la responsabilità personale diretta di colui che l’ha posto in essere.

4. Il Ministro e, in sua vece, il vice Ministro, previa delibera del Consiglio, possono accettare a nome della Fraternità, ad ogni livello, offerte, donazioni e lasciti di qualunque importo.

Art.62: estinzione patrimoniale

1. Nel caso in cui una Fraternità locale o regionale venga dichiarata inattiva, la proprietà di tutti i suoi beni – unitamente all’archivio – passa automaticamente alla Fraternità di livello superiore; nel caso della Fraternità nazionale gli stessi vengono acquisiti dalla Presidenza CIOFS.

2. È nulla qualunque clausola contenuta negli statuti particolari, anche di natura civilistica, delle predette Fraternità che attribuisca detti beni a soggetti diversi dall’OFS.

3. Le Fraternità a qualunque livello che intendono acquisire la personalità giuridica debbono inserire quanto indicato al punto 1 nei rispettivi statuti e/o eventuali atti costitutivi.

Art. 63: Rapporti con la Famiglia Francescana

1. L‟OFS d‟Italia vive pienamente in comunione vitale e reciproca col Primo Ordine e TOR e con le sorelle povere del Secondo Ordine.

2. È anche pienamente inserito nel “Movimento francescano italiano” (Mofra), a livello nazionale e regionale, che ha lo scopo di incrementare il senso di famiglia e la collaborazione tra tutti i francescani italiani; di divulgare il carisma di san Francesco e di santa Chiara nella Chiesa e nella società.

Art. 64: ricorso in generale

1. Qualunque Professo, temporaneo o perpetuo, che ritenga essere stato leso da un decreto adottato nei suoi confronti, può ricorrere al Consiglio di livello superiore entro tre mesi dal ricevimento dello stesso.90 Se non concorda con la decisione di questi può proporre istanza agli ulteriori livelli ed infine alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

2. Il ricorso è atto personale e può essere inoltrato direttamente all‟organo competente ovvero al Consiglio che ha emesso il decreto impugnato, il quale ha l‟obbligo di trasmetterlo immediatamente al Consiglio di livello superiore unitamente a tutta la documentazione relativa al provvedimento stesso.

3. Il Consiglio di livello superiore decide entro tre mesi dal ricevimento della domanda dopo aver esaminato la documentazione; se necessario richiede ulteriori informazioni, privilegiando sempre il dialogo fraterno e la riconciliazione.
In casi di particolare complessità il termine può essere prorogato fino ad ulteriori tre mesi.

4. L’organo decidente può confermare, dichiarare nullo, revocare, modificare, sostituire o abrogare il decreto impugnato, così come accogliere, respingere o dichiarare nullo il ricorso presentato.

5. Chi è contemporaneamente membro del Consiglio che ha emesso il decreto e di quello che deve decidere non può occuparsi del ricorso.

Art. 65: ricorso sospensivo

1. Nei casi di cui all‟art. 84 delle CC.GG., colui che è stato rimosso può proporre ricorso sospensivo entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. Il Consiglio decide sulla richiesta di sospensione, che può concedere solo per gravi motivi, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda.

3. La mancata presentazione di ricorso per la revoca di un decreto rende inefficace l’eventuale sospensione concessa e definitivo il provvedimento impugnato.

Art. 66: entrata in vigore

1. Il presente Statuto, una volta approvato dalla Presidenza del Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’atto di promulgazione del Ministro Nazionale OFS d‟Italia.

2. Le sue norme sono vincolanti per l‟approvazione degli Statuti delle Fraternità regionali e locali, in particolare per quanto attiene alle norme contenute nel TITOLO XIII.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alla Regola ed alle Costituzioni Generali OFS.

Art. 67: modifica

Lo Statuto dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia può essere modificato dal Capitolo nazionale su proposta del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consigli regionali e sottoposto successivamente all’approvazione della Presidenza del Consiglio Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare.

Approvato dall’Assemblea nazionale in Roma domenica 15 aprile 2018

Il Ministro Nazionale Paola Braggion

 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per la forza del Tuo amore, ciò che sappiamo che Tu vuoi e di voler sempre ciò che a Te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del Tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo.
(San Francesco, Lettera al Capitolo Generale)